La legge sullo sci ha vinto la prima manche in Parlamento

 


La legge sulla sicurezza nello sci ha "vinto la prima manche" del suo iter parlamentare.
Mercoledì 2 luglio la nuova proposta è stata approvata praticamente all'unanimità dalla Camera dei Deputati.

Spetterà ora al Senato l'approvazione definitiva della legge, che regolamenta la pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente.

Soddisfazione in merito è stata espressa dall'On. Gianantonio Arnoldi e dall'On. Luigi Olivieri, vicepresidenti del Gruppo "Amici della Montagna" del Parlamento.

"Da Relatore della proposta di legge, da appassionato sciatore e tifoso delle montagne non posso che esprimere grande soddisfazione per l’approvazione praticamente all’unanimità del testo da parte della Camera dei Deputati. Un positivo risultato ottenuto in favore degli sport invernali e per continuare a far vivere e valorizzare le nostre montagne - commenta infatti l'On. Arnoldi - Ora la proposta andrà in Senato per la definitiva approvazione ma il consenso trasversale sul testo licenziato alla Camera ci consente di sperare che in tempi brevi possa divenire legge dello Stato.
Un segnale forte in favore degli sport invernali, dei gestori di impianti, per gli operatori turistici e le comunità che di turismo, soprattutto invernale vivono. Un segnale di segno contrario a quelli degli ultimi anni che volevano penalizzato lo sviluppo di molte realtà montane a vocazione turistica . Un segnale che l’Italia vuole presentarsi alle olimpiadi di Torino del 2006 con le carte in regola.
La Camera ha infatti approvato una norma che certamente regola e sanziona alcuni comportamenti da parte dei gestori di impianti e dei frequentatori delle piste da sci, in favore di una maggiore sicurezza, ma che fornisce anche alle Amministrazioni Locali, nel rispetto delle autonomie, e agli operatori indicazioni e strumenti che aiutano a competere sul mercato turistico anche partendo da situazioni di svantaggio e con norme vincolistiche stringenti rispetto agli altri paesi alpini.
Insomma, il decisivo passo avanti nell'approvazione di questa legge conferma che, all'inizio del Semestre europeo, anche nell'ambito delle politiche per la montagna, l'Italia fa scuola".

Positive anche le dichiarazioni rilasciata all'indomani del voto alla camera da parte dell'On. Oliviaeri: "Le proposte di legge ad opera di numerosi parlamentari, avevano un intento sicuramente da un lato punitivo e dall’altro restrittivo, delle attività sportive relative agli sport invernali e mettevano in seria difficoltà non solo le società che gestiscono gli impianti di risalita, ma tutte le comunità che traggono dal turismo invernale  gran parte del loro benessere economico.
Dapprima in Commissione, poi nel Comitato Ristretto, appositamente costituito, ed a seguito della richiesta accolta di numerose audizioni di tutti i protagonisti degli sport invernali, si è addivenuti ad un largo convincimento attorno ad un testo unificato poi licenziato per l’Aula assolutamente diverso e ragionevole nei suoi contenuti.
Al testo sono stati presentati numerosi emendamenti a firma Olivieri, Lolli, Quartiani, di cui alcuni accolti, che hanno permesso all’Aula di licenziare all’unanimità un testo rispettoso delle prerogative autonomistiche delle province autonome di Trento e Bolzano e delle attività economiche legate al settore dello sport invernale. Inoltre si è potuto porre in essere una normativa che tiene in debita considerazione il fatto che eventuali normative vincolistiche non possono prescindere da una direttiva europea dato che, altrimenti, molte stazioni turistiche italiane risulterebbero fuori mercato vietando attività che invece nei confinanti paesi dove si svolge medesima attività, sarebbero possibili".

 

 

 

Art. 17

 

(sci fuori pista e scialpinismo)

 

Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

 

I soggetti che praticano lo scialpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso

 

 

Art.15

(transito e risalita)

E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

 

La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.